Medicina difensiva, Agenas: “I medici percepiscono una legislazione sfavorevole”. L’interpretazione all’articolo 13 della Legge 24 dell’8 marzo 2017.

Medicina difensiva, Agenas: “I medici percepiscono una legislazione sfavorevole”. L’interpretazione all’articolo 13 della Legge 24 dell’8 marzo 2017.

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) proprio in questi giorni ha pubblicato un approfondimento interpretativo dell’articolo 13 della Legge 24 dell’8 marzo 2017 (norma più conosciuta come “Legge Gelli”). Intepretazioni che di fatto rilevano che “il medico pergepisce una legislazione sfavorevole nei suoi confronti in caso di giudizio”.

La Legge 24/2017 ha, inoltre, principalmente la finalità di alleggerire la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, come risposta al fenomeno della cd. “medicina difensiva”.

 Medicina difensiva: cosa fare

Con il termine “medicina difensiva” il legislatore (in questo caso la procura generale della Corte dei Conti) si intende quel fenomeno che si verifica quando il medico prescrive esami, procedure o visite non strettamente necessarie o evita pazienti o procedure ad alto rischio di complicanze nel perseguimento di un proprio interesse cautelativo. Tale fenomeno è considerato negativo, in quanto comporta un peggioramento del servizio pubblico, dovuto all’allungamento delle liste di attesa per il moltiplicarsi degli esami strumentali, e una maggiore spesa sanitaria, dovuto all’iper-prescrizione di farmaci1 . Da uno studio condotto dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), e sotto la vigenza del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cd. decreto Balduzzi) è risultato che ciò che induceva i medici ad indulgere a pratiche mediche difensive erano, principalmente, la percezione di una legislazione sfavorevole al medico e il rischio di essere citati in giudizio.

Il diritto penale per superare il problema

La L. 24/2017, dunque, tenta di offrire una soluzione al problema, intervenendo sia sulle norme di diritto penale, afferenti i reati di omicidio e lesioni colposi, sia sulla configurazione della responsabilità civile, sia, ancora, in materia di responsabilità amministrativa, sempre con l’intento di alleggerire la posizione dell’esercente la professione sanitaria e favorendo, peraltro, laddove possibile, la traslazione delle conseguenze sanzionatorie sulle compagnie di assicurazione.

Certamente, una delle maggiori limitazioni poste all’esercizio dell’azione di regresso dell’azienda ospedaliera e dell’azione di responsabilità amministrativa intestata al pubblico ministero contabile è la previsione di un onere di comunicazione che, ai sensi dell’art. 13 legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Gelli), la struttura sanitaria e/o l’impresa di assicurazione devono eseguire nei confronti dell’esercente la professione sanitaria. Infatti, l’articolo 13 impone alle strutture sanitarie e alle imprese di assicurazione, che siano destinatarie dell’atto introduttivo della domanda risarcitoria da parte di un soggetto che si assuma vittima di malpractice medica, di comunicare ai sanitari presunti responsabili del danno, entro il termine di quarantacinque giorni dal perfezionamento della notifica nei loro confronti, l’istaurazione del giudizio, allegando copia integrale dell’atto loro notificato. Altresì impone che, sempre nel termine di quarantacinque giorni, la struttura sanitaria o l’impresa di assicurazione comunichi all’esercente la professione sanitaria l’inizio delle trattative con la controparte finalizzate alla composizione stragiudiziale della lite.

La disposizione in questione, invero, si chiude prevedendo che l’omissione, l’incompletezza e la tardività di tali comunicazioni conducono all’impossibilità per la struttura sanitaria di agire in regresso nei confronti del sanitario dipendente e per il pubblico ministero contabile di convenire il medico in giudizio per domandare

La versione integrale del testo integrativo a questo link

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