- 05/11/2025
Liste d’attesa bloccate. Cosa fare per non rinunciare alla cura?
Il diritto alla salute impone che le visite specialistiche e gli esami diagnostici vengano erogati
entro tempi certi, stabiliti dal codice di priorità che il medico deve indicare sulla ricetta:
U per urgenza entro 72 ore
B entro 10 giorni
D per prestazioni differibili entro 30 giorni (visite) o 60 giorni (diagnostica),
P per programmate entro 120 giorni.
Molti cittadini non sanno che, in caso di mancato rispetto di questi termini massimi, la legge
prevede un “percorso tutela” che permette di agire.
Se i tempi di attesa comunicati dall’ASL superano quelli previsti, il cittadino ha il diritto di
chiedere all’Azienda Sanitaria di effettuare la prestazione in regime di attività libero-
professionale intramuraria (ALPI), pagando solo l’eventuale ticket.
Per esercitare questo diritto, è fondamentale non limitarsi a una lamentela verbale, ma
formalizzare l’istanza.
Il cittadino può scaricare un apposito modulo e inviarlo al Direttore Generale dell’ASL tramite
PEC, documentando l’impossibilità di prenotare nei tempi richiesti. Inoltre, è importante
ricordare che il blocco o la chiusura delle liste di attesa da parte delle strutture sanitarie è
una pratica vietata e deve essere immediatamente segnalata.
Qualora, dopo aver presentato l’istanza all’ASL, il paziente sia costretto a ricorrere a una
struttura privata per l’impossibilità di attendere, ha la facoltà di richiedere il rimborso delle
spese sostenute, al netto del ticket.
Il rimborso è concesso se si dimostra di aver preventivamente inoltrato il reclamo o l’istanza
formale all’ASL per il mancato rispetto dei tempi.