- 17/06/2024
Liste d’attesa, la scheda degli 8 articoli del nuovo Decreto
Ecco la sintesi degli otto articoli del Decreto sulle liste d’attesa.
Articolo 1
Istituisce la piattaforma nazionale delle liste d’attesa, seguendo, afferma il legislatore, l’obiettivo di potenziare il portale della trasparenza previsto da un sub-investimento della Missione 6 del Pnrr (investimento 1.2.2.5 Missione 6).
La piattaforma in pratica serve affinché ci sia una interoperabilità fra le varie Regioni, anche per una misurazione più reale delle prestazioni in lista d’attesa sul territorio nazionale. Introduce inoltre il potenziamento delle misure di controllo dell’erogazione delle prestazioni attuando meccanismi di di controllo come gli Audit per le regioni.
Articolo 2
Introduce l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria. Ha il compito di vigilare e svolgere verifiche nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere e anche negli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie. In pratica svolge funzione di rafforzo delle attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria. È inoltre istituito all’interno del Ministero della salute e si può avvalere anche del supporto del comando carabinieri per la tutela della salute.
Il personale dell’Organismo ha dunque funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria
Articolo 3
Istituzione del Cup unico a livello regionale con il criterio della interoperabilità del sistema di accesso alle prestazioni delle strutture sanitarie. Il Cup costituisce anche specifico elemento di valutazione, nell’ambito delle procedure di rilascio da parte delle Regioni delle province autonome di Trento e Bolzano dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo n.502 del 1992 e del predetto decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022. Garantisce inoltre l’accesso alle prestazioni per i percorsi di PDTA e ribadisce il divieto assoluto di sospendere o chiudere le attività di prenotazione.
Articolo 4
Introduce il potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche anche il sabato e la domenica. Si prevede, inoltre, che i direttori regionali della sanità vigilano sull’attuazione della disposizione di cui al primo periodo e trasmettono un apposito report alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute. Le attività di cui al secondo periodo rilevano ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali della sanità.
Il comma 2 dispone che presso ogni Azienda sanitaria e ospedaliera, è in ogni caso assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, con il divieto che l’attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. In tal senso, l’attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività stessa.
Articolo 5
Prevede il superamento del tetto di spesa per l’assunzione del personale sanitario.
Al comma 1, la norma dispone che a decorrere dall’anno 2024, e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Ssn delle Regioni autorizzati per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 25 giugno 2019, n. 60 (Decreto Calabria), sono incrementati annualmente a livello regionale, nell’ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Livello a cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente e, su richiesta della Regione, di un ulteriore importo sino al 5% del predetto incremento, per un importo complessivo fino al 15 per cento del medesimo incremento del fondo sanitario regionale, rispetto all’esercizio precedente. Fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni. Il predetto incremento della misura massima del 5 per cento è autorizzato previa verifica delle misure compensative da parte di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni.
Il comma 2, a decorrere dall’anno 2025, demanda a uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Ssn delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Il comma 3 prevede che, fino all’adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del Ssn, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Decreto Calabria). Si vuole in tal modo prevedere il mantenimento della vigenza dell’articolo 11 del dl 35/2019 sino all’adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli Enti del Ssn, salvaguardando la dinamica del trattamento accessorio prevista al quinto periodo del comma 1 del citato articolo 11.
Articolo 6
Che stabilisce il potenziamento dell’offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale. Introduce gli investimenti, ad esempio, per l’adeguamento strutturale, l’ammodernamento informatico e tecnologico. La disposizione prevede che, per le Regioni destinatarie del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, sia definito un piano d’azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sulle risorse del predetto Programma.
Nei limiti delle risorse del predetto Programma e in coerenza dello stesso, il piano d’azione individua, con particolare riguardo ai servizi sanitari e sociosanitari erogati in ambito domiciliare o ambulatoriale, nonché all’attività svolta dai Dipartimenti di salute mentale (DSM) e dalle strutture di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dai Consultori Familiari (CF) e dai Punti per gli screening oncologici, le iniziative finalizzate: alla realizzazione degli investimenti relativi alle infrastrutture di tipo tecnologico, destinate all’erogazione di servizi sanitari o sociosanitari; alla realizzazione degli investimenti relativi all’adeguamento infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei Dipartimenti di salute mentale dei Consultori familiari e dei Punti screening; alla realizzazione degli investimenti diretti a sostituire, ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche e diagnostiche, destinate all’erogazione di servizi sanitari o sociosanitari; alla formazione degli operatori sanitari per:
1) la sperimentazione dei progetti terapeutico riabilitativo personalizzati in tutti i Dipartimenti di salute mentale delle regioni destinatarie del Programma, in collaborazione coi i servizi sociali dei comuni e degli enti del terzo settore;
2) la sperimentazione dei modelli organizzativi e dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali specifici per i Consultori familiari;
3) lo sviluppo di metodologie e strumenti per l’integrazione e l’aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test di screening per individuare e includere negli stessi anche la popolazione in condizione di vulnerabilità socio-economico;
4) la sperimentazione di modelli organizzativi per il miglioramento dell’organizzazione dei servizi di screening.
Articolo 7
Parla di imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.
Al fine di incentivare i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, il comma 1 prevede l’introduzione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal predetto personale.
Analogamente il comma 2 prevede l’introduzione della medesima imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 11 e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario di cui all’allegato 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
I commi 3 e 4 indicano gli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
Il comma 5 prevede che le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione.
Articolo 8
Stabilisce l’entrata in vigore della nuova norma.